Descrizione
A pena di esclusione, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla procedura in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
I consorzi di cui all’ art. 45, comma 2, lettera b) del Dlgs 50/2016 - consorzi di cooperative di produzione e lavoro, consorzi di imprese artigiane - sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara: in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato, in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del codice penale.
I consorziati stabiliti sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara: in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato, in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del codice penale.
È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.